Via libera delle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato ad un emendamento del relatore, Lucio Malan (Pdl) che consente di ‘sterilizzare’ le minusvalenze da titoli di Stato nel patrimonio delle compagnie assicurative che non adottano i principi contabili internazionali (regolate dal’articolo 91 comma 2 del Codice delle assicurazioni): si consente la possibilità di valutare questi titoli ‘in base al valore di iscrizione’ anziché al ‘valore desumibile dall’andamento del mercato’, ad eccezione delle ‘perdite di carattere durevole’. La norma riprende quanto già previsto più in generale per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali dal Dl 185/2008.
La nuova misura prevede che queste compagnie ‘possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti’ da Stati Ue ‘non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio’. L’iscrizione dovrà essere al valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio o dall’ultima relazione semestrale. La misura può essere applicata dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vigore della direttiva Ue 2009/138. Nello stesso tempo, dovranno destinare ‘a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza’ tra i valori registrati e quelli di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto dell’onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore la riserva sarà integrata utilizzando riserve di utili disponibili, o in mancanza, con utili di esercizi successivi.
Un’altra parte dell’emendamento riguarda le compagnie regolate dall’articolo 210 commi 1 e 2 del Codice delle assicurazioni: quelle che hanno sede in Italia e sono controllanti o controllate da compagnie estere. Queste potranno ‘tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazioni italiane dei titoli di debito emessi o garantiti’ da Stati Ue ‘destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio’. Gli effetti conseguenti non potranno essere ‘duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta’. Queste imprese dovranno ‘assicurare la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione’. Spetta all’Isvap disciplinare con regolamento le modalità di attuazione e, ove ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità di tali imprese, attivare i previsti strumenti di vigilanza o anche adottare provvedimenti restrittivi o limitativi ad hoc sugli utili o sul patrimonio.
Fonte: Radiocor